diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11253 del 12/11/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167160 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO (SENTENZA DIBATTIMENTALE) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 512 N. 2 E 513 N. 2 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO CONTRO SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL RAPPORTO DI IMPUGNAZIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167160-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO (SENTENZA DIBATTIMENTALE) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 512 N. 2 E 513 N. 2 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO CONTRO SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL RAPPORTO DI IMPUGNAZIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN APPELLO.*

L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della Corte di assise che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ha immediata incidenza sul rapporto processuale di impugnazione che, per l'assenza di situazioni giuridiche consolidate, per l'effetto invalidante e non abrogativo della pronuncia sulla norma esperita dall'ordinamento e per il conseguente dovere del giudice di disapplicarla, deve ormai essere regolato dalla disciplina normativa quale risulta dalla pronuncia stessa - a ciò non osta che il rapporto di impugnazione sia stato introdotto con un mezzo (ricorso per Cassazione) diverso da quello (appello) previsto dalla nuova normativa poiché il principio di conversione dell'atto processuale, di generale applicazione nell'ipotesi di erronea indicazione del mezzo di impugnazione, trova a maggior ragione ingresso quando l'inidoneità del mezzo proposto deriva dal sopravvenire di una nuova disciplina normativa. (Conf mass n 165564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)