Sez. U, Sentenza n. 4372 del 14/10/1977 (Rv. 387963 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - PERSONE ASSUNTE DALLE FORZE ARMATE DELLA NATO PER I BISOGNI LOCALI DI MANO D'OPERA - CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO - DISCIPLINA - LEGISLAZIONE DELLO STATO DI SOGGIORNO - APPLICABILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE NAZIONALE - CONDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - PERSONE ASSUNTE DALLE FORZE ARMATE DELLA NATO PER I BISOGNI LOCALI DI MANO D'OPERA - CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO - DISCIPLINA - LEGISLAZIONE DELLO STATO DI SOGGIORNO - APPLICABILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE NAZIONALE - CONDIZIONE.*
A norma dell'art 9, n 4, della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n 1355, le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dalle forze armate della NATO per i bisogni locali di mano d'opera, specialmente per quanto riguarda il salario e gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello stato di soggiorno, sia per quanto riguarda la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei lavoratori: la giurisdizione del giudice nazionale viene meno solo con il venir meno del carattere di 'mano d'opera localè, e cioe quando la persona assunta rientra tra gli 'elementi civilì al seguito della forza armata, vale a dire tra i civili che (art 1, n 1, lett b) sono al seguito di una forza armata di un Paese contraente e si trovano in un Paese che non sia quello di loro nazionalita o di loro residenza; ne e sufficiente, a tal proposito, che il rapporto di lavoro, in base ai criteri approntati dalla giurisprudenza per il diritto interno nazionale, assuma i caratteri dell'impiego pubblico anziche quelli dell'impiego privato. (V 400/77, mass n 383946; (V 355/77, mass n 383898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 1, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 3, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 9, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)