Sez. 2, Sentenza n. 7082 del 25/11/1983 (Rv. 431704 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA STRUMENTALE E FUNZIONE CAUTELATIVA - IMPUGNABILITÀ DEGLI STESSI CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA STRUMENTALE E FUNZIONE CAUTELATIVA - IMPUGNABILITÀ DEGLI STESSI CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza. Pertanto, poiché essi sono privi dei requisiti propri della sentenza o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con un'autonoma impugnazione - sia essa l'appello o il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. - esaurendosi la funzione dei detti provvedimenti con la decisione di merito. (V 754/83, mass n 425497; (V 1500/81, mass n 412162; (V 3420/80, mass n 407250).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)