Sez. 6, Sentenza n. 22005 del 22/11/2011 Ud. (dep. 07/06/2012) Rv. 252845 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Processo celebratosi in provincia di Bolzano - Minoranza linguistica riconosciuta - Presenza di più parti processuali - Indicazione di lingue diverse - Conseguenza - Redazione del verbale di udienza in forma bilingue - Necessità - Rinuncia alla redazione nella propria lingua della sola parte interessata - Sufficienza - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse è imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue, salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione del verbale nella propria lingua. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente redatto il verbale nella sola lingua italiana, in presenza della rinuncia dell'imputato di lingua tedesca alla verbalizzazione nella propria lingua, anche senza il consenso della parte civile di lingua italiana)
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)