Sez. 5, Sentenza n. 31175 del 21/05/2009 Ud. (dep. 28/07/2009) Rv. 244492 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati contenente espressioni offensive nei confronti di un legale - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
L'esimente di non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (art. 598 cod. pen.) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente "de qua" attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)