Sez. L, Sentenza n. 3326 del 14/10/1975 (Rv. 377451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - DIPENDENTI DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E RELATIVI CONSORZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE AD UNA CASSA DI PREVIDENZA - CONSEGUENZE - CUMULO DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DIVIETO - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - DIPENDENTI DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E RELATIVI CONSORZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE AD UNA CASSA DI PREVIDENZA - CONSEGUENZE - CUMULO DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DIVIETO - EFFETTI.*
L'art 38 RDL n 1827 del 1935, disponendo la non assoggettabilita ad Assicurazione obbligatoria per invalidita e vecchiaia dei dipendenti delle province e dei comuni - e, per interpretazione estensiva, anche dei consorzi intercomunali - purche a loro sia assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza, vieta il cumulo del trattamento previdenziale INPS con analogo trattamento di altri enti, onde, qualora il lavoratore venga iscritto con effetto retroattivo ad una cassa di previdenza, perde efficacia, per il corrispondente periodo, la posizione assicurativa eventualmente gia costituita presso l'INPS. (V 2236/70, mass n 348384).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)