Sez. 6, Sentenza n. 1200 del 28/09/1985 Ud. (dep. 03/02/1986) Rv. 171753 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVO DECRETO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA RICHIESTA DELLA P.G. - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVO DECRETO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA RICHIESTA DELLA P.G. - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
L'Obbligo di specifica indicazione degli indizi nel decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche è soddisfatto quando il provvedimento del giudice richiami l'atto della polizia giudiziaria con il quale è avanzata la richiesta e che specifichi quali siano gli elementi indizianti che giustificano il controllo dell'utenza telefonica; in tale caso, infatti, la richiesta motivata diviene parte integrante del decreto di autorizzazione per incorporazione della stessa nel provvedimento del magistrato, che, accogliendo la richiesta stessa, ha manifestato il suo convincimento sulla serietà e concretezza di quegli indizi, che hanno consigliato agli organi di P.G. di sottoporre l'indiziato ad una più penetrante indagine. (V mass n 169598; (Conf mass n 168751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)