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Sez. L, Sentenza n. 720 del 30/01/1984 (Rv. 432974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, EX ART. 2116 COD. CIV. - DIRITTI DEL LAVORATORE NEL CASO DI MANCATA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL DATORE.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, EX ART. 2116 COD. CIV. - DIRITTI DEL LAVORATORE NEL CASO DI MANCATA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL DATORE.*

A norma degli artt. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 23-ter della legge 11 agosto 1972 n. 485, prestazioni per vecchiaia, Invalidità e superstiti vengono erogate allorché si sia verificato il rischio anche se non siano stati versati i contributi e, quindi, di regola, il lavoratore, non subendo alcun danno non può esperire l'Azione ex art. 2116 cod. civ.. tuttavia, se l'Obbligo contributivo del datore di lavoro non si sia prescritto il lavoratore può chiedere, qualora il rischio non si sia ancora verificato, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi, ma non può agire ex art. 2116 cod. civ., che presuppone la perdita della prestazione. Se, invece, si è verificata la prescrizione dei contributi, la posizione assicurativa del lavoratore resta pregiudicata e l'Azione ex art. 2116 cod. civ. trova fondamento nel danno conseguente alla omissione contributiva. (V 1904/82, mass nn 419744 e 419745; (V 924/82, mass n 418788; (V 1744/75, mass n 375385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)