diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 924 del 13/02/1982 (Rv. 418788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERICOLO DEL DANNO FUTURO DELLA PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PENSIONE - RIMEDI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - AZIONE GIUDIZIARIA PER LA CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - AZIONE PER LA COSTITUZIONE COATTIVA DI UNA RENDITA VITALIZIA.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERICOLO DEL DANNO FUTURO DELLA PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PENSIONE - RIMEDI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - AZIONE GIUDIZIARIA PER LA CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - AZIONE PER LA COSTITUZIONE COATTIVA DI UNA RENDITA VITALIZIA.*

Al fine di elidere il pericolo del danno futuro della perdita totale o parziale della pensione, è concessa al lavoratore Azione giudiziaria per la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi non versati e non prescritti, mentre, per quelli omessi e prescritti, al lavoratore medesimo spetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e prima che si sia concluso il complesso rapporto giuridico previdenziale, soltanto l'Azione (estranea alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116 cod. civ.) per la Costituzione coattiva di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. (V 5030/81, mass n 415809; (V 2172/80, mass n 405837; (V 1967/79, mass n 398367; (V 1926/79, mass n 398321; (V 661/76, mass n 379309; (V 265/76, mass n 378932).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)