Sez. 6, Sentenza n. 10219 del 08/05/1998 Ud. (dep. 29/09/1998) Rv. 212242 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui al secondo comma - Facoltà di interpello del privato - Interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione - Irrilevanza - Esigenza che il privato faccia valere una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato a incidere direttamente - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto trattarsi di un interesse di mero fatto quello connesso a una lamentata situazione di pericolo interessante un manufatto limitrofo alla proprietà del soggetto che reclamava l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente; provvedimento che, come affermato dalla Suprema Corte, è espressione di un potere pubblico di intervento con finalità di interesse generale rispetto al quale non sono individuabili soggetti specificatamente destinatari dell'atto amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)