Sez. 6, Sentenza n. 36249 del 07/06/2011 Ud. (dep. 06/10/2011) Rv. 250808 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi prevista dall'art. 328, comma secondo, cod. proc. pen. - Diffida ad adempiere pretestuosa ed irragionevole - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Ai fini della configurabilità del delitto di omissione di atti d'ufficio, deve escludersi l'efficacia di una diffida ad adempiere palesemente pretestuosa ed irragionevole, in quanto finalizzata a sollecitare la P.A. ad adottare un provvedimento in contrasto con una scelta discrezionale già effettuata e certamente nota al richiedente nelle sue ragioni giustificative, in quanto oggetto di un giudizio amministrativo pendente tra le parti. (Fattispecie relativa all'omesso rilascio, da parte di un ufficio tecnico comunale, di una contestata attestazione di agibilità di opere destinate ad attività commerciale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)