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Sez. 1, Sentenza n. 17655 del 12/02/2020 Cc. (dep. 09/06/2020) Rv. 279186 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen.- Divieto di trattamenti imumani o degradanti – Condizione patologica del detenuto – Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279186-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., la condizione patologica del soggetto recluso (nella specie di tipo psichico) può rilevare ai fini della valutazione della sussistenza di un trattamento inumano o degradante, incidendo la stessa sull'adeguatezza dell'offerta trattamentale, con riferimento non soltanto agli aspetti logistici, ma anche, ove emerga la consistenza della patologia denunciata, all'attivazione dei necessari supporti terapeutici ed assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)