Sez. 1 - , Sentenza n. 5835 del 15/11/2018 Cc. (dep. 06/02/2019) Rv. 274874 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale intramurario compreso tra 3 e 4 mq. - Valutazione di ulteriori aspetti del trattamento detentivo - Necessità - Grave inadeguatezza dei locali destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa - Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, qualora le dimensioni della camera detentiva, al netto degli arredi fissi, siano superiori a tre ma inferiori a quattro metri quadri, tra le ulteriori condizioni di fatto che, in un giudizio complessivo sulla qualità dell'offerta trattamentale, possono concorrere a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, deve essere valutata anche l'eventuale grave inadeguatezza dei locali destinati allo svolgimento di attività lavorativa interna, sotto i profili di deficienze strutturali o dell'esistenza di rischi per la salute dei lavoratori, non potendosi ritenere l'esercizio dell'attività lavorativa di per sé solo un elemento positivo del trattamento.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)