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Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 11/10/1996 (Rv. 500054 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Atti del procedimento per l'accertamento delle infrazioni e per l'irrogazione delle sanzioni - Efficacia interruttiva della prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500054-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di sanzioni pecuniarie per trasgressioni valutarie, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione sia al verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, sia all'invito, comunicato alla stessa persona, ad essere sentito dalla commissione consultiva (in applicazione dell'art. 7, terzo comma, R.D.L. n. 794 del 1938), come pure all'audizione della stessa, per cui è prescritta la redazione di un processo verbale, atteso che ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione valutaria e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e, quindi, costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, con la conseguente efficacia interruttiva della relativa prescrizione, sempre che sia documentato in forma scritta e portato a conoscenza dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)