Sez. 2, Sentenza n. 3637 del 24/02/2004 (Rv. 570441 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento ex artt. 28 e 29, legge n. 794 del 1942 - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Trasformazioni del procedimento speciale in ordinario giudizio di cognizione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 794 del 1942, esperibile dall'avvocato per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente, è utilizzabile anche nei confronti della controparte (ai sensi dell'art. 68, R.D. n. 1578 del 1933)qualora ricorra l'ipotesi, non contestata, della definizione del giudizio mediante transazione. In mancanza di uno dei presupposti (nel caso di specie, contestazione del dedotto accordo transattivo) non può dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ma il procedimento prosegue trasformandosi in un ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)