Sez. 2, Sentenza n. 2471 del 18/03/1999 (Rv. 524258 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Transazione - Contestazione dell'avvenuta conclusione della transazione o della partecipazione ad essa da parte dell'avvocato - Trasformazione del procedimento speciale in ordinario giudizio di cognizione - Necessità - Decisione in forma di ordinanza anziché di sentenza - Appellabilità - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 non è applicabile quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del professionista al compenso, i limiti del mandato, le effettive esecuzioni delle prestazioni ecc.. Allorché si verifichi una delle suddette ipotesi il procedimento ordinario, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione anche la materia propria del procedimento speciale ed il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello. L'anzidetto procedimento speciale non può applicarsi, in particolare, quando si contesti, nell'ipotesi in cui il giudizio civile si sia concluso con una conciliazione, la sussistenza della transazione o la partecipazione ad essa dell'avvocato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)