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Sez. 2, Sentenza n. 23344 del 09/09/2008 (Rv. 605204 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento di cui agli articoli 28 e 29 della legge n.794 del 1942 - Preliminare accertamento del difetto dei presupposti di legge - Conseguenze - Mutamento del rito - Esclusione - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605204-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)