Sez. 2, Sentenza n. 17053 del 05/08/2011 (Rv. 618866 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 - Contestazione del credito del professionista - Provvedimento del tribunale che dichiara l'inapplicabilità della procedura - Ricorso straordinario per cassazione - Esperibilità - Esclusione - Mutamento del rito in ordinario giudizio di cognizione - Inammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
L'ordinanza con la quale il tribunale - adito, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione dei compensi professionali di un avvocato - abbia dichiarato l'inapplicabilità di tale procedura a causa della contestazione del credito non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non avendo contenuto decisorio né potendo acquistare autorità di cosa giudicata; né può disporsi il mutamento del rito in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)