Sez. 1, Sentenza n. 13955 del 16/06/2006 (Rv. 590305 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Decreto camerale "inaudita altera parte" di riconoscimento della sentenza contumaciale pronunciata nello Stato d'Israele - Provvedimento abnorme - Ricorso ex art. 111 Cost. - Esperibilità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il decreto camerale con il quale, "inaudita altera parte", ossia senza che il destinatario sia stato posto in grado di contraddire e di esercitare le sue difese, la Corte di appello dia atto, ad istanza dell'interessato, della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dagli artt. 64 e 67 della legge n. 218 del 1995 per il riconoscimento della sentenza contumaciale di condanna, pronunciata dal Tribunale civile di Gerusalemme, costituisce provvedimento decisorio e definitivo, con natura sostanziale di sentenza, in linea con la pronuncia estera cui accede, abnorme e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto esplicazione in unico grado, con irrituale procedimento in camera di consiglio non contenzioso, di attività giurisdizionale di cognizione, incidente su contrapposti diritti soggettivi, soggetta al rispetto del principio del contraddittorio, ossia della regola che si estende a tutti i procedimenti contenziosi, quale deve ritenersi anche quello contemplato, ancorché non tipizzato nel rito, dal citato art. 67 della legge n. 218 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)