Sez. 3, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007 (Rv. 597998 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Prova scritta - Necessità "ad probationem" - Conseguenze - Esistenza delle reciproche concessioni ai fini della validità dell'atto - Deducibilità anche dal contesto dell'atto stesso o da elementi esterni.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Poiché nel contratto di transazione la prova scritta è richiesta dalla legge soltanto "ad probationem", non osta alla qualificabilità di un contratto come transazione, ai sensi dell'art. 1975 cod.civ., il fatto che le reciproche concessioni tra le parti intese a far cessare la situazione di dubbio in atto (che caratterizzano il contratto di transazione) non siano specificamente indicate nel documento ma possano emergere dal complesso dell'atto nonchè da elementi eventualmente esterni ad esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)