Sez. L, Sentenza n. 3534 del 10/04/1999 (Rv. 525193 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda di equo indennizzo - Termine di decadenza di sei mesi ex art.4 D. M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Legittimità - Caratteri di generalità e astrattezza del suddetto D. M. - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di detto divieto - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri, è legittima, in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564/81 ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola "ex novo" materia già disciplinata dalla legge, integrandone le statuizioni. Pertanto, trattandosi di normativa regolamentare avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza, è senz'altro deducibile la sua violazione o falsa applicazione come motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)