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Sez. L, Sentenza n. 6853 del 30/07/1996 (Rv. 498854 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Termine ex art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 - Inapplicabilità - Termine ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Applicabilità - Illegittimità della previsione di tale termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498854-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Alla domanda del dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato rivolta ad ottenere l'equo indennizzo, non si applica il termine previsto nell'art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957, n.686,(recante il regolamento di esecuzione al t.u. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) ma quello (decorrente dal giorno della comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, o dalla data di verificazione della menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione dipendente da causa di servizio) stabilito dall'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983, disposizione legittima in quanto trae fondamento dalla norma primaria contenuta nell'art. 11, terzo comma, della legge 6 ottobre 1981, n. 564, e regola ex novo una materia già disciplinata dalla legge, integrandone le relative statuizioni.

Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)