Sez. L, Sentenza n. 11315 del 30/12/1994 (Rv. 489477 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda d'equo indennizzo - Termine di decadenza di sei mesi ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Legittimità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri, è legittima, in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564/81 ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola "ex novo" materia già disciplinata dalla legge, integrandone le statuizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 4, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)