diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7015 del 26/07/1997 (Rv. 506285 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Presupposto - Circolazione del veicolo su area pubblica ovvero adibita al traffico - Necessità - Incidente in un'area privata - Inoperatività.
Stato
decisa il 1997-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506285-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

Perché sorgano ed operino la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto, non è applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)