Sez. 3, Sentenza n. 10794 del 17/02/1988 Ud. (dep. 04/11/1988) Rv. 179634 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - SUSSISTENZA - ECCEZIONE - INDIVIDUAZIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - SUSSISTENZA - ECCEZIONE - INDIVIDUAZIONE.*
L'acqua inquinata da imprese agricole, non in regola con la normativa antinquinamento, diventa un bene non più utilizzabile a fini potabili ed anche agricoli, ossia per altri soggetti impegnati nella medesima attività. Le imprese agricole sono insediamenti produttivi in base alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, (con riferimento anche all'art. 2135 cod. civ.) salva l'ipotesi, del tutto marginale, nella quale l'impresa agricola produca limitate quantità di rifiuti, esercitando la specifica attività di coltivazione del fondo, ed utilizzi totalmente e congruamente i rifiuti medesimi come concimi nel successivo ciclo di coltivazione (fertirrigazione). (V mass n 090624; (V mass n 177108; (V mass n 170558; (V mass n 154549; (V mass n 153343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DM 08/05/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)