Sez. 6, Sentenza n. 41006 del 05/12/2006 Cc. (dep. 15/12/2006) Rv. 235443 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento - Sindacato in sede di riesame - Conseguenze - Annullamento e trasmissione degli atti al giudice competente - Abnormità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento né la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., annulli la misura cautelare personale, trasmettendo gli atti al G.i.p. territorialmente competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)