Sez. U, Sentenza n. 1 del 24/01/1996 Cc. (dep. 12/04/1996) Rv. 204164 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Dichiarazione di incompetenza del giudice che abbia disposto la misura da parte del giudice dell'impugnazione - Effetto: efficacia differita della misura.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Dichiarazione di incompetenza del giudice che abbia disposto la misura da parte del giudice dell'impugnazione - Effetto: efficacia differita della misura.
La pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)