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Sez. 6, Sentenza n. 14649 del 19/03/2007 Cc. (dep. 12/04/2007) Rv. 236486 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riconosciuta incompetenza del giudice che ha disposto l'applicazione della misura cautelare - Potere del tribunale del riesame di annullare la misura per ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236486-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento del provvedimento impugnato, qualora non rilevi la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)