Sez. L, Sentenza n. 1884 del 15/05/1975 (Rv. 375557 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINE DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - ISCRIZIONE A RUOLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINE DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - ISCRIZIONE A RUOLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nel caso di iscrizione a ruolo di una causa in base a un atto di citazione nullo per inosservanza del termine di comparizione, la tempestiva rinnovazione della citazione con un nuovo termine di comparizione e idonea a dar vita a un valido contraddittorio e alla legittima prosecuzione del processo, rimettendo in vita tutti gli altri effetti indipendenti dall'originario vizio della citazione, quali, ad esempio, la preesistente iscrizione a ruolo e il precedente rilascio della procura, richiamata nell'atto riproduttivo della citazione. (Conf 546/73, mass n 362580; V 514/70, mass n 345554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)