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Sez. 2, Sentenza n. 486 del 19/02/1972 (Rv. 356454 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RIFERENTISI A RAPPORTI DISTINTI E AUTONOMI - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356454-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RIFERENTISI A RAPPORTI DISTINTI E AUTONOMI - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*

La exceptio inadimpleti contractus e opponibile non gia per il semplice fatto che essa si riferisca ad un contratto dal quale derivano obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettivita tra la prestazione che si assume adempiuta e quella di cui si pretende di rifiutare l'adempimento. Pertanto, l'art 146 0 cod civ non trova applicazione allorquando le inadempienze si riferiscano a rapporti distinti e autonomi o comunque tali per la diversita dei contraenti o delle cause da non poter essere considerati unitariamente oppure come reciprocamente condizionati. (nella specie i giudici di merito avevano escluso che il venditore di alcuni lotti di terreno, convenuto dagli acquirenti di detti lotti per l'adempimento dell'Obbligo assuntosi di costruire una strada di accesso avente determinate caratteristiche a servizio dei lotti venduti, potesse rifiutare l'adempimento eccependo che i singoli acquirenti non avevano concorso nelle spese di manutenzione del tracciato posto a servizio dei singoli lotti e non avevano costruito i muri di recinzione delle singole unita immobiliari. La Corte di Cassazione, sulla base del principio di cui in massima ha respinto il ricorso). (V 32'71, mass n 349335).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)