Sez. 3, Sentenza n. 17767 del 05/09/2005 (Rv. 583095 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Leasing finanziario - Fornitore del bene - Scelta da parte dell'utilizzatore - Bene - Consegna diretta da parte del fornitore all'utilizzatore - Clausola di esonero dalla responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità - Fondamento - Conseguenze - Tutela nei confronti del fornitore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
In un contratto di "leasing" finanziario, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all'utilizzatore, l'obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto, mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore. In tale ipotesi l'eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l'obbligazione di determinare in capo al fornitore l'obbligo di consegnare il bene all'utilizzatore. Quest'ultimo, pur non potendo far valere nei confronti del "concedente" il diritto alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione, non rimane però privo di tutela. Infatti egli può esercitare nei confronti del fornitore, in via diretta e non surrogatoria, le azioni intese ad ottenere l'adempimento o il risarcimento dei danni in caso di inadempimento. Ciò in quanto finisce per realizzarsi, nella conclusione del contratto di fornitura, quella medesima scissione di posizioni, nei confronti del terzo contraente, che si presenta nel caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)