Sez. 5, Sentenza n. 18072 del 14/09/2016 (Rv. 640964 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Fattispecie relativa a targhe ed insegne.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi degli artt. 103 e 104 (già 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli art. 109 e 164 (già 75 e 121 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di targhe ed insegne, da considerare beni strumentali, inerenti e fiscalmente ammortizzabili, atteso che le spese di pubblicità perseguono lo scopo d'incrementare la produttività aziendale e possono determinare utilità che si propagano nei successivi esercizi).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)