Sez. 5, Sentenza n. 28535 del 20/12/2013 (Rv. 629333 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimento agevolato ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Costi deducibili - Differenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sicchè le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all'epoca dell'utilizzo dell'agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del credito d'imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le "immobilizzazioni materiali", in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono possono essere, al termine della locazione rimossi ed utilizzati separatamente dall'investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell'attivo dello stato patrimoniale tra le "altre immobilizzazioni immateriali", che non costituiscono beni autonomi ma, stante l'accessione su beni di terzi, meri costi deducibili.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 67, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 103, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 104, Cod. Civ. art. 2424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)