Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 25/09/1998 (Rv. 519178 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Accertamento - Criteri - Trasformazione del marchio da "debole" in "forte" - Assunzione di un significato individualizzante - Necessità - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
Perché un marchio originariamente "debole" possa acquisire, ai fini del giudizio di contraffazione, la qualifica di "forte", occorre la dimostrazione che il segno abbia acquistato una rilevante forza distintiva sul mercato attraverso una significativa penetrazione nello stesso, sì da assumere un significato individualizzante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito abbia escluso la ricorrenza delle condizioni sopra richiamate nel marchio "Ovito", destinato a contraddistinguere la produzione di uova di gallina - del quale era stata denunziata la contraffazione ad opera del marchio "Ovito", che pure contraddistingueva uova di gallina, prodotte e commercializzate da altra azienda - considerandolo marchio "debole " e, come tale, dotato di un minor grado di protezione rispetto ad un marchio "forte", dovendo il relativo giudizio di confondibilità condursi con criteri meno rigorosi per la minore attitudine individuante del marchio stesso, avuto riguardo sia alla natura ed al tipo di derrata, sia al mancato raggiungimento, da parte del marchio in questione, di una effettiva risonanza).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)