diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2683 del 04/02/2009 (Rv. 606454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Vizi della "vocatio in ius" e della "editio actionis" - Nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. - Sanatoria derivante dalla costituzione del convenuto - Effetti - Distinzione - Conseguenze in tema di rito del lavoro - Parte deceduta dopo la lettura del dispositivo e prima della pubblicazione - Notificazione dell'atto di appello alla parte deceduta - Nullità - Sanatoria - Limiti.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Nel rito del lavoro, qualora la parte sia deceduta nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione (con lettura del dispositivo) e la pubblicazione della sentenza e tale evento sia stato portato a conoscenza della controparte con mezzi idonei, l'impugnazione erroneamente notificata alla parte deceduta e non agli eredi è affetta da un vizio che investe la "editio actionis" - attesa l'indicazione di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato - la cui sanatoria, a seguito della costituzione del convenuto dopo il decorso del termine annuale di impugnazione, non impedisce il verificarsi delle decadenze maturate e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera infatti una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)