Sez. 5, Sentenza n. 24990 del 25/11/2005 (Rv. 585570 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Liti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione - Domanda di definizione - Provvedimento di diniego - Impugnazione dinanzi alla stessa Corte di cassazione - Lite già definita con sentenza anteriore all'istanza di condono - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
L'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui, prevedendo che l'impugnativa dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle liti fiscali venga proposta dinanzi all'organo giurisdizionale dinanzi al quale le liti medesime pendano, individua nella Corte di cassazione il giudice competente a conoscere di detta impugnativa quando il giudizio si trovi nella fase di legittimità, ha carattere di assoluta eccezionalità; esso è pertanto applicabile soltanto in presenza di tutte le condizioni che, in base al suo dettato, ne legittimano l'operatività, mentre in ogni altro caso i provvedimenti di diniego possono essere impugnati dinanzi agli altri giudici individuati dalla medesima disposizione, ovvero dinanzi ai giudici tributari ordinariamente competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato la definizione agevolata in riferimento ad un giudizio già pendente in sede di legittimità, ma definito con sentenza anteriore alla proposizione dell'istanza di definizione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)