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Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 09/03/2005 (Rv. 582502 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti pendenti - Domanda - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Liti pendenti in cassazione - Giudice competente - Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582502-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Con riguardo al condono fiscale previsto dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite, che è atto vincolato e non discrezionale, va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite", e quindi, per le liti pendenti in fase di legittimità, davanti alla stessa Corte di cassazione, competente in unico grado, eccezionalmente investita della pienezza del giudizio, ciò che, del resto, corrisponde alla possibilità per la Corte di decidere nel merito quando cassi la sentenza impugnata per vizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)