Sez. L, Sentenza n. 11297 del 30/07/2002 (Rv. 556441 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Accertamento della riduzione della attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - Scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento - Compito del consulente tecnico - Sindacabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI
In tema di determinazione della riduzione della attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia in sede di prima liquidazione che di revisione della rendita in atto, la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio, ed è censurabile in cassazione solo quando dall'esame della consulenza fatta propria dal giudice emerga l'assoluta mancanza di correlazione tra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa, o comunque la incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla diagnosi definitiva, mentre il divieto di usare strumenti di indagine non disponibili al momento della adozione del provvedimento originario, introdotto dall'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, trova applicazione in ipotesi di rettifica per errore dell'Istituto assicuratore e non anche in quella di revisione della rendita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la revisione della rendita da infortunio sul lavoro e malattia professionale, aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva determinato l'incidenza invalidante della ipoacusia, utilizzando una metodica diversa da quella impiegata in precedenza per la determinazione della relativa rendita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)