Sez. 2, Sentenza n. 3061 del 30/03/1999 (Rv. 524748 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Applicazione del DM 31 ottobre 1985 - Obbligo di corrispondere gli interessi - Onere probatorio a carico del professionista.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda percepire gli interessi così come previsti dal D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) non deve limitarsi a formulare la relativa istanza, ma deve dare la prova dei fatti che sono alla base della istanza medesima.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 31/10/1985, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)