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Sez. L, Sentenza n. 10855 del 05/11/1997 (Rv. 509512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Imputazioni penali - Sospensione cautelare (con trattamento economico) e differimento del procedimento disciplinare all'esito del giudizio penale di primo grado - Disciplina contrattuale collettiva di maggior favore per il lavoratore - Configurabilità - Conseguenze - Eccessiva durata della sospensione - Irrilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa al c.c.n.l. del 1985 per i dipendenti di case da gioco.
Stato
decisa il 1997-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nei casi in cui il contratto collettivo (nella specie l'art. 39 del c.c.n.l. del 1985 per i dipendenti da case da gioco) preveda il collegamento tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con differimento della contestazione e dell'ulteriore corso del procedimento disciplinare all'esito del primo grado del giudizio penale, e con facoltà del datore di lavoro di sospendere cautelarmente nelle more il lavoratore, sussistono - a fronte del vantaggio del datore di lavoro di tutelarsi nei confronti di dipendenti che appaiono poter mettere in pericolo i suoi interessi - precisi vantaggi per il lavoratore (con correlativi oneri per la controparte), poiché egli nel caso di licenziamento avrà goduto per alcuni anni del trattamento economico previsto in pendenza di sospensione, mentre in caso di provvedimento a lui favorevole conseguirà la reintegrazione nel posto di lavoro e nei diritti economici, con salvezza del risarcimento per la perdita di professionalità. Senza contare il vantaggio di avere usufruito delle ampie possibilità di difesa offerte dal giudizio penale e dell'intervento di un giudice terzo (pur in mancanza di un'automatica correlazione tra gli esiti del giudizio penale e del giudizio disciplinare). Ne consegue la non configurabilità di una nullità del provvedimento di sospensione per la sua eccessiva durata, né può lamentarsi la disparità di trattamento in riferimento a quanto previsto per il pubblico impiego, data la non comparabilità delle due distinte discipline.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)