diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6054 del 03/07/1996 (Rv. 498350 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Ad opera del terzo consegnatario - Mancanza di colpa - Riferimento alla condotta del contraente interessato.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498350-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO

A soddisfare la condizione cui gli artt. 2724 n. 3 e 2725 comma 2 cod. civ. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem" e cioè che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)