diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1745 del 11/02/1993 (Rv. 480855 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Perdita del documento | Contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" documento smarrito da un terzo pienamente affidabile - Perdita incolpevole del documento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480855-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Perdita del documento

Gli artt. 2724 n. 3 e 2725 comma secondo cod. proc. civ. prevedono, come eccezione al divieto di prova testimoniale per i contratti rispetto ai quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", la perdita incolpevole del documento, che comprende anche il caso in cui il documento sia stato smarrito da un terzo pienamente affidabile, cui sia stato consegnato per ragioni apprezzabili, dovendo riferirsi, in tale ipotesi, la mancanza di colpa, richiesta dalle norme richiamate, al soggetto contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito. (Nella specie il documento era stato affidato da entrambe le parti di comune accordo al mediatore del negozio di compravendita concluso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)