Sez. L, Sentenza n. 353 del 16/01/1984 (Rv. 432603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2110 COD. CIV. - NECESSITÀ - COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2110 COD. CIV. - NECESSITÀ - COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - NOZIONE.*
Anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia - trova applicazione l'art. 2110 cod. civ., e quindi il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma può, invece, esercitare il recesso soltanto dopo che sia trascorso il periodo all'uopo fissato dalla legge dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, da determinarsi secondo equità (cosiddetto periodo di comporto). (V 4654/83, mass n 429539; (V 4181/83, mass n 429126; (V 3909/83, mass n 428832).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)