Sez. L, Sentenza n. 2217 del 30/05/1977 (Rv. 385939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - SCAMBIO DI LETTERE - IDONEITA - RECESSO - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA - LIMITI TEMPORALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - SCAMBIO DI LETTERE - IDONEITA - RECESSO - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA - LIMITI TEMPORALI.*
Il contratto di lavoro 'in provà, il quale configura un negozio sottoposto a condizione sospensiva potestativa, deve ritenersi validamente stipulato per iscritto, e, quindi, sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina inerente ai licenziamenti individuali (artt 2096 cod civ e 10 della legge 15 luglio 1966 n 604), non solo quando risulti da un documento contestuale all'assunzione in servizio, ma anche quando emerga da uno scambio di lettere fra i contraenti, chiaramente evidenzianti la loro concorde volonta diretta all'esperimento di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)