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Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 05/08/1983 (Rv. 430152 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA ORIGINARIA DA PARTE DEL PROVENIENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430152-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA ORIGINARIA DA PARTE DEL PROVENIENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di distanza nelle costruzioni, il criterio della prevenzione di cui all'art. 873 cod. civ. opera indipendentemente da qualsiasi accordo tra le parti ed è suscettibile di trovare differenti applicazioni nel tempo, sicché il proprietario che abbia costruito per primo può modificare la scelta originariamente fatta in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle facoltà a lui spettanti in virtù del principio della prevenzione, sempre che nel frattempo il vicino non abbia, a sua volta, costruito adeguandosi alla scelta già fatta dal primo, dovendosi soltanto in tale caso considerarsi esaurita la facoltà di scelta in relazione a tutte le ipotesi che comporterebbero una modifica del fabbricato eretto dallo stesso vicino. (Conf 1035/81, mass n 411574; (Conf 1095/75, mass n 374519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)