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Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 22/03/1975 (Rv. 374519 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA ORIGINARIA DA PARTE DEL PREVENIENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374519-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA ORIGINARIA DA PARTE DEL PREVENIENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il proprietario che abbia costruito per primo puo modificare la scelta originariamente fatta, in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle varie facolta a lui spettanti in virtu del principio della prevenzione, sempre che, nel frattempo, il vicino non abbia, a sua volta, costruito, adeguandosi alla scelta gia effettuata dal primo costruttore. Ove, invece, il vicino abbia gia costruito, la facolta di scelta del primo costruttore deve considerarsi esaurita in relazione a tutte le ipotesi che comporterebbero una modifica del fabbricato eretto dallo stesso vicino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)