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Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 19/02/1981 (Rv. 411574 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA FATTA DAL PRIMO COSTRUTTORE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411574-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA FATTA DAL PRIMO COSTRUTTORE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il criterio della prevenzione di cui all'art 873 cod civ opera indipendentemente da qualsiasi accordo tra le parti ed e suscettibile di trovare differenti applicazioni nel tempo, sicche il proprietario che abbia costruito per primo puo modificare la scelta originariamente fatta in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle varie facolta a lui spettanti in virtu del principio della prevenzione, sempreche nel frattempo il vicino non abbia, a sua volta, costruito, adeguandosi alla scelta gia fatta dal primo costruttore; la cui facolta di scelta, in tal caso, deve considerarsi esaurita in relazione a tutte le ipotesi che comporterebbero una modifica del fabbricato eretto dallo stesso vicino. (Conf 1095/75, mass n 374519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)