Sez. 2, Sentenza n. 790 del 08/02/1986 (Rv. 444337 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O DISTACCO) - IN GENERE - SCELTA EFFETTUATA DAL PREVENIENTE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RISPETTARE LA SCELTA ORIGINARIA - SUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O DISTACCO) - IN GENERE - SCELTA EFFETTUATA DAL PREVENIENTE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RISPETTARE LA SCELTA ORIGINARIA - SUSSISTENZA.*
Con riguardo al proprietario che abbia costruito per primo, avvalendosi di una delle facoltà a lui spettanti in virtù del principio della prevenzione previsto dall'art. 875 cod. civ., ove il vicino abbia costruito adeguandosi alla scelta del preveniente, ai sensi degli art. 874, 875 e 877 cod. civ., ovvero mantenendo la propria costruzione a distanza non inferiore a tre metri da quella preesistente, il primo costruttore, la cui opera risulti demolita, qualora non intenda ricostruirla nella stessa originaria ubicazione, è tenuto a rispettare le distanze prescritte dalla norma dello art. 873 cod. civ., dovendosi considerare esaurita la sua facoltà di scelta la quale presuppone lo stato di inedificazione di entrambi i fondi confinanti. L'Onere della prova dell'inosservanza delle suddette distanze da parte del costruttore, incombe al vicino, già prevenuto in quanto questi fa valere un fatto giuridico che modifica la situazione determinatasi per effetto dell'iniziale Esercizio della prevenzione. (V 05265/83, mass n 430152; (V 01035/81, mass n 411574; (V 01095/75, mass n 374519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)