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Sez. 3, Sentenza n. 1133 del 01/02/1995 (Rv. 490157 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie concernenti l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 69 legge n. 392 del 1978 - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490157-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE

l'art. 43 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta sull'"equo canone", che impone, a pena di inammissibilità, il tentativo di conciliazione solo per le domande relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone, non è applicabile anche alle controversie concernenti la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69 della legge medesima nelle quali l'accertamento del canone corrente di mercato ha il solo scopo della individuazione di uno dei parametri di calcolo della indennità stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)