Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 25/07/1983 (Rv. 429977 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DEL PROCEDIMENTO - POSIZIONE DELLE PARTI - QUESTIONI DI LITISPENDENZA E DI CONTINENZA - PREVENZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DEL PROCEDIMENTO - POSIZIONE DELLE PARTI - QUESTIONI DI LITISPENDENZA E DI CONTINENZA - PREVENZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo si è in presenza di un giudizio ordinario di cognizione nel quale la domanda giudiziale è contenuta nel ricorso per ingiunzione e nel pedissequo decreto, per cui l'opposto assume la figura dell'attore nel giudizio di cognizione ordinaria che, per effetto dell'opposizione, segue il giudizio di cognizione sommaria instaurato con l'istanza di decreto ingiuntivo. Pertanto, in relazione a questioni di litispendenza e di continenza, la prevenzione va determinata in base alla comparazione tra la data di notifica dell'istanza di ingiunzione e del pedissequo decreto e la data di notifica dell'altro giudizio in relazione al quale le dette questioni vengono poste. (V 633/82, mass n 418395).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)